Chi siamo

L’associazione di promozione sociale (Aps) è una categoria di ente del terzo settore (Ets) costituita in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che svolge attività di interesse generale a favore dei propri associati (in forma esclusiva o meno), dei loro familiari o di terzi.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 35, 36, 56, 57, 67, 68, 72, 73, 75, 85.4, 86, 89, 91, 99, 101, 104

Circolare del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 34 del 29 dicembre 2017 “Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni”

Circolare del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”

Nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 4995 del 28 maggio 2019 “Costituzione di associazioni ai sensi dell’art. 36 del Codice civile e qualificazione come APS/ODV. Profili evolutivi. Nota direttoriale”

Nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 1309 del 6 febbraio 2019 “Art. 35, comma 2 d.lgs. n. 117/2017 – Discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.”

ABROGAZIONI

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”

ENTRATA IN VIGORE

La normativa sulle Aps è entrata in vigore il 3 agosto 2017.

La nuova parte fiscale riguardante il Terzo settore entrerà in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo:

  • all’operatività del Runts;
  • all’autorizzazione della Commissione europea.

NORMATIVA TRANSITORIA

Fino all’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, continua ad applicarsi la normativa previgente relativa all’iscrizione nei registri regionali o provinciali delle Aps.

Entro il termine del 31 marzo 2021, le Aps possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di:

  • adeguarli alledisposizioni inderogabili della riforma;
  • introdurre clausole che escludono l’applicazione di quelle disposizioni di riforma potenzialmente derogabili mediante una specifica clausola statutaria.

Gli enti costituiti dopo l’entrata in vigore del codice del Terzo settore (3 agosto 2017) devono già uniformarsi alle disposizioni citate.

Tutte le disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali si applicano alle Aps in via transitoria a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni fiscali. La stessa decorrenza vale per le indicazioni su detrazioni e deduzioni.